AUTONOMIA E INDIPENDENZA DELLA PROFESSIONE DI IGIENISTA DENTALE: FERMA CRITICA ALLA SENTENZA DEL TAR MARCHE.
La FNO TSRM e PSTRP e la Commissione di albo nazionale degli Igienisti dentali esprimono ferma, seppur rispettosa, critica nei confronti della sentenza del TAR Marche n. 752/2026, che ha respinto il ricorso promosso avverso la disciplina regionale in materia di autorizzazione all’esercizio professionale. Si ritiene che l’impianto motivazionale della decisione proponga una lettura eccessivamente restrittiva e anacronistica del ruolo e delle competenze dell’Igienista dentale, non coerente con i principi sanciti dalle leggi n. 42/1999, n. 24/2017 e n. 3/2018.
La sentenza del TAR Marche rispolvera l’arcaico principio di “assorbimento” che, di fatto, rischia di svuotare di significato la professione dell’Igienista dentale, dotato per legge di un proprio profilo, di un autonomo percorso formativo universitario abilitante, di un albo dedicato e di un Ordine di appartenenza.
L’interpretazione dei Giudici di Ancona rievoca una concezione gerarchica e non multidisciplinare del sistema sanitario, in netto contrasto con le più moderne logiche di integrazione e collaborazione tra professionisti. La piena autonomia dell’Igienista dentale non è, infatti, una rivendicazione corporativa o di categoria, ma una garanzia di qualità, appropriatezza e accessibilità delle cure per i cittadini. L’interpretazione restrittiva della “compresenza” fisica e funzionale con l’Odontoiatra finisce per limitare la possibilità di sviluppare modelli organizzativi innovativi, fondati sulla prossimità e sulla presa in carico preventiva della persona assistita.
La decisione del TAR Marche, infatti, fonda la necessità della compresenza dell’Odontoiatra su un generico e non meglio specificato “rischio per la sicurezza del paziente”. Tale affermazione risulta priva di qualsiasi riscontro scientifico e normativo.
Del pari, l’enfasi sul termine “indicazione” come presupposto di una necessaria subordinazione dell’Igienista dentale e compresenza spaziale dell’Odontoiatra travisa del tutto il corretto rapporto tra professionisti in termini di sinergia paritetica. L'”indicazione” definisce l’opportunità di un trattamento (“il cosa”), ma lascia al professionista sanitario che lo esegue la piena autonomia tecnica e operativa nella sua realizzazione (“il come”).
Per tutte queste ragioni, la Federazione nazionale e la Commissione di albo nazionale degli Igienisti dentali confermano il proprio impegno a tutela dell’autonomia e dell’indipendenza della professione, nel pieno rispetto del quadro normativo vigente e stanno valutando ogni iniziativa nelle sedi competenti per promuovere una corretta interpretazione delle norme che sia coerente con le leggi vigenti e con la piena dignità della professione.
Di seguito il link alla sentenza: https://www.tsrm-pstrp.org/wp-content/uploads/2026/06/Sentenza-TAR-Marche-752_2026.pdf