giovedì, 2 Luglio 2026

Anac. Indicazioni alle amministrazioni relative alle procedure di scelta per l’individuazione della figura dello psicologo

L’Autorità, nell’esercizio dell’attività istituzionale di propria competenza, ha riscontrato una disomogeneità applicativa (soprattutto da parte degli Istituti scolastici e delle Case circondariali) relativamente alle procedure per l’individuazione della figura dello psicologo.

Più specificamente, l’Autorità ha constatato che alcune amministrazioni individuano il professionista psicologo mediante il conferimento di un incarico professionale ai sensi dell’articolo 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165/2001, mentre altre ricorrono ad affidamenti (per lo più in via diretta, considerati gli importi) ai sensi del codice dei contratti pubblici.
Si ritiene, pertanto, opportuno fornire alle amministrazioni le seguenti indicazioni interpretative.

Qualora sussista la necessità di reperire sul mercato la figura dello psicologo perché il professionista richiesto non è presente internamente, le amministrazioni sono tenute a valutare se tale professionista risponda ad un fabbisogno continuativo oppure meramente temporaneo. Tale valutazione costituisce, infatti, il presupposto necessario per individuare il procedimento corretto per l’individuazione della figura dello psicologo.

Ciò premesso, le amministrazioni possono procedere con il conferimento di un incarico individuale, qualificabile come un contratto di prestazione d’opera intellettuale, ai sensi dell’articolo 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165/2001, qualora ricorrano le condizioni stabilite dalla relativa disposizione. In particolare, l’amministrazione deve aver accertato di non possedere, al suo interno, la professionalità richiesta e, al contempo, la prestazione deve essere altamente qualificata, temporanea e straordinaria, con la conseguenza, che, salvo i casi eccezionali disciplinati dalla lettera d) dell’articolo 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165/2001, non sono ammessi rinnovi. Ciò al fine di evitare, come stabilito anche dalla giurisprudenza contabile, che vengano sottoscritti contratti di lavoro autonomo per rispondere a fabbisogni permanenti delle amministrazioni.
Con riguardo a tale fattispecie si ricorda che, per il conferimento dell’incarico professionale, le amministrazioni devono effettuare una selezione pubblica, di carattere comparativo che contenga, tra l’altro, l’oggetto dell’incarico, la durata ed il compenso.
All’atto del conferimento dell’incarico, inoltre, le amministrazioni devono motivare in relazione all’esigenza transitoria da soddisfare, oltre a dover specificare di aver svolto un’istruttoria al loro interno e di non aver rinvenuto personale con le caratteristiche professionali necessarie per l’espletamento dell’incarico medesimo.

Diversamente, qualora l’esigenza da soddisfare non sia meramente temporanea ed occasionale, avendo l’amministrazione necessità di un servizio stabile, continuativo ed organizzato da parte dello psicologo professionista, allora si rientra nell’ipotesi di un appalto di servizi di natura intellettuale per il cui affidamento è necessario applicare il codice dei contratti pubblici.

Ulteriore criterio che va tenuto in conto per distinguere tra incarico professionale ai sensi dell’articolo 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165/2001 e appalto di servizi di natura intellettuale è anche la tipologia di prestazione da affidare. Sulla base di quanto delineato dalla giurisprudenza contabile, infatti, se la prestazione ha ad oggetto incarichi di studio, di consulenza o di ricerca, finalizzati cioè a fornire un contributo conoscitivo qualificato che possa orientare l’azione dell’amministrazione senza, tuttavia, vincolarla, allora (ferma comunque restando la straordinarietà e temporaneità della prestazione) è possibile procedere con l’individuazione del professionista psicologo ai sensi dell’articolo 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165/2001. Se, invece, la prestazione ha ad oggetto un servizio finale per l’amministrazione, si tratta di un appalto di servizi di cui al decreto legislativo n. 36/2023.

In ogni caso, diversamente dalle procedure disciplinate dal codice dei contratti pubblici, nell’ipotesi prevista dall’articolo 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165/2001 non è richiesta l’acquisizione del CIG.

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