Roma, 27 luglio 2026 – Agosto si avvicina e anche i medici di medicina generale si preparano a qualche giorno di ferie. Ma se il professionista può staccare la spina, l’assistenza ai pazienti non può interrompersi: il medico di famiglia, in caso di assenza, deve infatti garantire la continuità assistenziale attraverso un sostituto.
Una procedura che, oltre agli aspetti organizzativi e assistenziali, richiede particolare attenzione sul fronte della protezione dei dati personali e sanitari. A ricordarlo è Consulcesi & Partners (C&P), network legale specializzato nella tutela dei professionisti sanitari, che richiama i medici di medicina generale al corretto rispetto della normativa privacy anche durante i periodi di sostituzione.
«La presenza di un sostituto non modifica gli obblighi del medico titolare nei confronti dei propri pazienti – spiegano gli esperti di Consulcesi & Partners attraverso il portale specializzato OkPrivacy –. I dati sanitari sono informazioni particolarmente delicate e il loro trattamento deve avvenire secondo quanto previsto dal GDPR, adottando misure organizzative e tecniche adeguate».
Sostituzione del medico: quando va comunicata alla ASL
Il medico di medicina generale che deve assentarsi, per ferie o per altri motivi, deve individuare un sostituto in grado di garantire l’assistenza ai propri assistiti sin dal primo giorno di assenza. Per assenze pari o inferiori a tre giorni, il medico deve effettuare una comunicazione al referente dell’Aggregazione Funzionale Territoriale (AFT); per assenze superiori a tre giorni, è necessario comunicare la sostituzione alla Azienda Sanitaria Locale (ASL) competente.
Informativa e consenso: il sostituto deve essere previsto
«È buona prassi che il sostituto del medico di medicina generale sia indicato nell’informativa privacy dello studio come soggetto autorizzato ad accedere ai dati personali e sanitari necessari per garantire le finalità di cura – sottolineano gli esperti di Consulcesi & Partners –. Il paziente deve sapere quali soggetti possono trattare le sue informazioni e per quali finalità».
Il caso del Garante: vietato condividere password e credenziali
Il Garante per la protezione dei dati personali è intervenuto in passato su un caso riguardante un medico di medicina generale che aveva consentito al proprio sostituto di utilizzare il gestionale dello studio attraverso credenziali già memorizzate sul computer. Il Garante ha ritenuto tale comportamento non conforme ai principi di sicurezza previsti dalla normativa privacy, evidenziando che le credenziali devono essere personali e non condivise, che le password non devono essere memorizzate in modo da consentire accessi automatici, che ogni soggetto che utilizza il sistema deve avere un proprio account e che gli accessi devono essere limitati alle funzioni necessarie.
«Un errore apparentemente banale, come lasciare una password salvata sul computer dello studio, può compromettere la sicurezza di migliaia di informazioni personali – concludono da Consulcesi & Partners –. La protezione dei dati tutela il medico da possibili conseguenze legali e garantisce ai pazienti che le loro informazioni più delicate siano trattate con la massima attenzione».