Circa 200 posti vacanti in diversi Atenei di tutta Italia mentre studenti con punteggi sufficienti restano esclusi: Palazzo Spada ordina nuovi scorrimenti della graduatoria.
L’avvocato Marco Tortorella: “Non può prevalere la rigidità procedurale sul principio meritocratico, non possono essere esclusi candidati se ci sono posti disponibili. Il diritto allo studio prevale”
Roma, 5 agosto 2026 – Il Consiglio di Stato interviene sul nuovo sistema di accesso a Medicina e Chirurgia e riconosce una criticità nel meccanismo di assegnazione dei posti rimasti disponibili.
Con l’ordinanza n. 3347/2026 della Sezione Settima, resa il 28 luglio 2026 e pubblicata il 4 agosto 2026, il Consiglio di Stato ha accolto l’appello cautelare presentato dall’avvocato Marco Tortorella per conto del network legale Consulcesi & Partners (C&P), nell’interesse di una candidata esclusa dall’accesso al corso di laurea in Medicina e Chirurgia, riformando la decisione del TAR Lazio (Sezione III) che aveva respinto l’istanza cautelare.
Il Collegio ha ordinato all’Amministrazione di procedere agli scorrimenti dei posti vacanti e, successivamente, di verificare se il punteggio effettivamente conseguito dalla ricorrente consenta l’assegnazione di un posto disponibile in una delle sedi indicate tra le preferenze. In caso positivo, dovrà procedere all’immatricolazione secondo l’ordine delle opzioni espresse.
Il nodo degli scorrimenti: il rischio di un sistema non meritocratico
Al centro della decisione il nuovo meccanismo di accesso a Medicina introdotto dalla riforma del cosiddetto “semestre filtro”, che ha sostituito il tradizionale test d’ingresso con un percorso basato sulla frequenza del primo semestre e sulla successiva selezione attraverso gli esami sostenuti e la graduatoria nazionale di merito.
Il Consiglio di Stato, nella fase cautelare e in attesa dell’approfondimento del giudizio di merito, ha rilevato che l’attuale disciplina “non sembra prevedere un meccanismo rispettoso del principio meritocratico”, in quanto non consente di riassegnare, secondo l’ordine della graduatoria, i posti lasciati liberi dagli studenti che hanno rinunciato all’immatricolazione.
Secondo il Collegio, la differenza rispetto al precedente sistema è significativa: mentre in passato lo studente restava inserito nella graduatoria nazionale potendo beneficiare degli eventuali scorrimenti successivi, il nuovo modello prevede una scelta immediata e potenzialmente irreversibile, con il rischio che anche candidati con punteggi elevati perdano ogni possibilità di recuperare posti successivamente disponibili.
“Il principio del merito deve essere il criterio guida nell’accesso ai corsi di Medicina – spiega l’avvocato Marco Tortorella, che ha seguito il ricorso per Consulcesi & Partners -. La decisione del Consiglio di Stato evidenzia un problema concreto: non può accadere che posti disponibili rimangano inutilizzati, mentre studenti che hanno conseguito risultati sufficienti restano esclusi per effetto di un meccanismo procedurale che impedisce lo scorrimento della graduatoria”.
“Il Collegio – prosegue Tortorella – ha richiamato la necessità che l’impianto previsto dalla riforma sia coerente con il principio meritocratico e con la finalità stessa della selezione, cioé individuare gli studenti sulla base dei risultati conseguiti”.
Il paradosso: posti disponibili e studenti esclusi
La vicenda evidenzia una situazione ritenuta particolarmente problematica: circa 200 posti rimasti vacanti in diversi Atenei e, contestualmente, studenti con punteggi sufficienti che non hanno potuto accedervi.
Il Consiglio di Stato ha ritenuto meritevole di approfondimento la censura relativa alla scelta di non procedere agli scorrimenti secondo l’ordine della graduatoria, definendo “illogica” la previsione che riserva i posti residui ad altre categorie, come istanze di cambio sede per gravi motivi o iscrizioni ad anni successivi al primo, anziché privilegiare il recupero degli studenti utilmente collocati in graduatoria.
Il Collegio ha inoltre richiamato una precedente ordinanza della stessa Sezione (n. 2636 del 3 luglio 2026), che aveva già affrontato profili analoghi relativi al funzionamento degli scorrimenti.
Diritto allo studio e standard formativi
L’ordinanza ricorda inoltre che le limitazioni numeriche all’accesso ai corsi universitari trovano giustificazione nella necessità di garantire adeguati livelli e standard formativi.
Proprio in questo equilibrio tra programmazione degli accessi e diritto allo studio si inserisce la decisione del Consiglio di Stato: la presenza di posti disponibili, secondo il Collegio, impone una verifica sulla corretta applicazione delle regole di assegnazione e sul rispetto dell’ordine di graduatoria.
Sul piano cautelare, il Consiglio di Stato ha ritenuto sussistenti sia il “fumus boni iuris”, cioè la possibile fondatezza delle contestazioni sul meccanismo di scorrimento, sia il “periculum in mora”, legato al rischio concreto che l’attesa della decisione definitiva possa compromettere il diritto della studentessa a intraprendere il percorso universitario nella disciplina prescelta.
Ora il Ministero deve dare esecuzione al provvedimento e procedere con gli scorrimenti secondo le indicazioni del Consiglio di Stato.
Semestre filtro per l’anno accademico 2026–2027
È dunque evidente che i profili di illegittimità del “semestre filtro” indicati dal Consiglio di Stato sono destinati a incidere anche sulla procedura selettiva per l’a.a. 2026-2027, atteso che anche per tale anno è previsto il “blocco” degli scorrimenti.