TRIESTE, 17 aprile 2025 – Facendo seguito a quanto riportato nell’articolo uscito sul Piccolo il giorno 15 aprile dal titolo C’era un settimo caso in Regione Morte prima della valutazione ASUGI intende replicare nel merito alle affermazioni di Filomena Gallo segretaria dell’associazioni Coscioni.
Secondo Gallo “Asugi avrebbe ritardato l’adempimento di un proprio dovere, come stabilito dalla Corte costituzionale, […] continuando con un atteggiamento ostruzionistico, che ha reso necessario intraprendere sempre nuove azioni legali con sempre il solito esito». Tale affermazioni possono essere smentite con una semplice ricostruzione giudiziale dei 4 casi in capo ad ASUGI.
Come già riferito dall’Assessore Riccardi rispondendo in Consiglio regionale all’interrogazione del consigliere Bullian, ASUGI soltanto nel primo caso di sua competenza ha sforato il rispetto dei termini poiché questa prima richiesta ha previsto una complessa istruttoria con approfondimenti normativi di non semplice esecuzione basati solo sulla sentenza emessa dalla Corte Costituzionale (e quindi senza un quadro normativo di riferimento a livello nazionale).
Prima di procedere all’attuazione della sentenza infatti, l’azienda ha dovuto creare ex novo un percorso per trattare questa tipologia di casi fino a definire che ci fosse:
- una commissione multidisciplinare tecnica che accertasse i tre requisiti richiesti dalla Corte Costituzionale
- un accertamento finale della fondatezza della richiesta a opera di un Nucleo Etico per la Pratica Clinica (NEPC) aziendale.
Tutti i casi successivi pervenuti ad ASUGI hanno sempre visto la puntuale attivazione aziendale sia di metodo che di tempistiche, infatti tutte le successive citazioni in giudizio di ASUGI (con relativi costi aziendali) non hanno mai opposto ad ASUGI la responsabilità di ritardare gli adempimenti di competenza, bensì sono sempre stati intrapresi per la mancata accettazione da parte dei richiedenti del parere negativo espresso dalle suddette commissioni valutatrici.
In aggiunta si segnala un caso completamente diverso dai precedenti in quanto trattasi di applicazione della normativa di cui alla cd legge sul biotestamento: L. 291/2017 intitolata ” norme in materia di consenso informato e disposizioni anticipate di trattamento”. ASUGI ha chiesto parere al giudice titolare che si è espresso nel merito ed è stato immediatamente disposto quanto indicato.