giovedì, 20 Agosto 2026

Gruppo ECOSafety, ADR e obbligo del Consulente DGSA: l’illusione dell’esenzione può costare alle PMI fino a 36mila euro

Dott.ssa Cinzia Colagrossi, Direttore Generale di Gruppo ECOSafety, Esperto Chimico e Consulente Ambientale: «Essere esentati dalla nomina del Consulente ADR non significa essere fuori dall’ADR. Registro interno, formazione e verifica delle condizioni restano essenziali per evitare non conformità e sanzioni»

Roma, 20 agosto 2026 – Non serve essere un’impresa di autotrasporto o una grande industria chimica per entrare nel perimetro dell’ADR. Spedire vernici, solventi, aerosol, batterie o movimentare merci e rifiuti classificati come pericolosi ai fini del trasporto può far scattare precisi obblighi anche per officine, laboratori, aziende manifatturiere e numerose PMI. E quando la nomina del Consulente per la sicurezza dei trasporti di merci pericolose è obbligatoria, non provvedervi può comportare una sanzione da 6.000 a 36.000 euro.

A richiamare l’attenzione sul rischio è Gruppo ECOSafety, che individua uno degli errori più frequenti proprio nella gestione delle esenzioni: l’impresa verifica di rientrare in una soglia quantitativa o in uno specifico regime ADR e finisce per interpretare l’esenzione dalla nomina del Consulente come una deroga generale alla disciplina.

«È un equivoco che può diventare molto costoso. Essere esentati dalla nomina del Consulente ADR non significa essere esentati dall’ADR», avverte la Dott.ssa Cinzia Colagrossi. «La normativa prevede condizioni precise e obblighi che continuano a gravare sull’impresa. Prima di considerarsi esenti occorre analizzare concretamente le merci movimentate, le quantità, il numero delle operazioni e il ruolo ricoperto nella filiera».

L’obbligo non riguarda soltanto chi trasporta

Il Consulente per la sicurezza dei trasporti di merci pericolose, o DGSA – Dangerous Goods Safety Adviser, è la figura qualificata chiamata ad assistere l’impresa nell’applicazione delle disposizioni ADR e nella prevenzione dei rischi connessi alle attività di trasporto.

Il campo di applicazione è più ampio di quanto molte aziende percepiscano. La disciplina interessa infatti le imprese le cui attività comprendono spedizione o trasporto di merci pericolose oppure operazioni connesse di imballaggio, carico, riempimento o scarico.

Un passaggio particolarmente importante riguarda lo speditore. L’estensione dell’obbligo a questa figura, introdotta attraverso la misura transitoria prevista dall’ADR, è pienamente operativa dal 1° gennaio 2023: anche le imprese che risultano soltanto come speditori devono quindi valutare l’obbligo di nomina del Consulente, fatte salve le condizioni di esenzione previste dalla normativa.

«Molte PMI continuano ad associare l’ADR al camion e quindi al trasportatore. Ma la responsabilità normativa comincia molto prima che il mezzo parta», sottolinea Colagrossi. «Occorre individuare correttamente il ruolo dell’impresa e capire se essa spedisce, imballa, carica, riempie o scarica merci pericolose. È da questa analisi che deve partire qualsiasi valutazione sull’obbligo del DGSA».

Esenzione parziale non significa deroga totale

Il quadro italiano delle esenzioni dalla nomina del Consulente è disciplinato dal D.M. 7 agosto 2023, emanato in conformità al paragrafo 1.8.3.2 dell’ADR e successivamente oggetto dei chiarimenti forniti dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con la circolare del 14 maggio 2024.

Tra i casi previsti figurano le attività che ricadono nelle specifiche esenzioni ADR e, a determinate condizioni, le operazioni riguardanti merci pericolose confezionate in colli. Per le imprese che effettuano spedizioni in colli entro i limiti quantitativi previsti dal paragrafo 1.1.3.6 dell’ADR, il decreto stabilisce, ai fini dell’esenzione dalla nomina del Consulente, un massimo di 24 operazioni per anno solare e tre operazioni per mese solare, nel rispetto delle ulteriori condizioni previste dalla norma.

È proprio qui che può nascere l’equivoco: l’esenzione riguarda la nomina del Consulente e non cancella automaticamente gli altri obblighi ADR applicabili.

«Non è sufficiente dire “movimentiamo poca merce” o “lo facciamo solo occasionalmente”», spiega Colagrossi. «L’esenzione deve essere verificata sulla situazione reale dell’azienda e gestita nel tempo. Se cambiano quantità, frequenza delle spedizioni o tipologia delle merci, può cambiare anche il quadro degli obblighi».

Il registro interno: l’esenzione deve essere documentabile

Uno dei punti più delicati riguarda la possibilità di dimostrare che le condizioni previste per beneficiare dell’esenzione siano state effettivamente rispettate.

Per l’esenzione relativa ai trasporti in colli disciplinata dall’articolo 4 del D.M. 7 agosto 2023, l’impresa deve predisporre un registro interno di monitoraggio delle spedizioni effettuate durante l’anno. Nel registro devono essere riportati i dati di classificazione e identificazione della spedizione, la data dell’operazione, il tipo di confezionamento e il quantitativo netto.

Il registro può essere conservato in modalità cartacea o digitale, deve essere mantenuto per almeno cinque anni e reso disponibile all’Amministrazione in caso di richiesta. Specifici obblighi di registrazione sono previsti dal decreto anche per le spedizioni occasionali disciplinate dall’articolo 5.

«L’esenzione non può vivere soltanto nella convinzione dell’imprenditore o in una valutazione fatta una volta e poi dimenticata», osserva Colagrossi. «Se la norma pone limiti al numero delle operazioni, l’azienda deve poter sapere quante ne ha effettuate e con quali merci. Il registro consente di monitorare nel tempo il permanere delle condizioni previste».

Anche l’impresa esente deve formare il personale

Un secondo punto spesso sottovalutato riguarda la formazione. Il D.M. 7 agosto 2023 stabilisce che il legale rappresentante dell’impresa che intende avvalersi dell’esenzione dalla nomina deve assicurare il rispetto delle altre disposizioni ADR applicabili ed è responsabile della costante formazione in materia di trasporto di merci pericolose secondo quanto previsto dal capitolo 1.3 dell’ADR.

La registrazione della formazione effettuata deve essere conservata per almeno cinque anni e resa disponibile all’autorità competente su richiesta. Questo significa che l’assenza del DGSA, quando legittimamente consentita, non elimina la necessità di avere personale adeguatamente preparato rispetto alle responsabilità e alle funzioni esercitate.

«È probabilmente uno degli equivoci più pericolosi: “sono esente dal Consulente, quindi non devo fare formazione”. Non è così», precisa Colagrossi. «Le persone coinvolte nelle attività interessate devono conoscere gli obblighi pertinenti alle proprie mansioni. L’esenzione non può diventare un vuoto di competenze all’interno dell’organizzazione».

Da 6mila a 36mila euro: il costo della mancata nomina

Il quadro sanzionatorio rende ancora più importante una corretta valutazione preventiva. Il D.Lgs. 35/2010 prevede per il legale rappresentante dell’impresa che, quando obbligato, ometta di nominare il Consulente per la sicurezza una sanzione amministrativa pecuniaria da 6.000 a 36.000 euro.

La disciplina prevede inoltre sanzioni per ulteriori violazioni relative agli obblighi connessi alla figura del Consulente. Ma limitare il rischio alla sola sanzione amministrativa sarebbe riduttivo: una gestione ADR non corretta può far emergere criticità nella classificazione delle merci, negli imballaggi, nelle marcature, nell’etichettatura, nella documentazione e nella formazione del personale, assumendo particolare rilevanza in caso di incidente.

«Il problema non è soltanto evitare una multa», sottolinea Colagrossi. «Un errore nella gestione di una merce pericolosa può tradursi in un rischio per lavoratori, trasportatori, terzi e ambiente. Il Consulente DGSA serve a costruire procedure capaci di prevenire la non conformità e, soprattutto, le conseguenze che possono derivarne».

Batterie, aerosol, vernici: l’ADR è presente anche nella quotidianità delle imprese

La sottovalutazione degli obblighi nasce spesso dalla convinzione che l’ADR riguardi esclusivamente autocisterne, carburanti, esplosivi o grandi quantità di prodotti chimici. Nella realtà aziendale sono invece numerose le merci che possono ricadere nella disciplina: bombolette spray e aerosol, vernici, solventi e collanti, detergenti e prodotti corrosivi, batterie al piombo e batterie al litio, oltre a rifiuti che presentano caratteristiche tali da essere classificati come merci pericolose ai fini del trasporto.

Particolare attenzione richiedono le batterie al litio, sempre più diffuse nei dispositivi aziendali, nei sistemi di accumulo e nella mobilità elettrica. L’ADR disciplina, tra gli altri, gli accumulatori agli ioni di litio UN 3480 e UN 3481 e quelli al litio metallico UN 3090 e UN 3091, prevedendo specifiche condizioni di trasporto e ulteriori cautele per batterie danneggiate, difettose o destinate allo smaltimento.

Per le imprese diventa quindi essenziale non affidarsi alla semplice denominazione commerciale del prodotto o alla classificazione ambientale di un rifiuto, ma verificare correttamente la sua eventuale classificazione ai fini ADR.

«La consulenza ADR efficace parte da una domanda molto semplice: cosa fa realmente l’azienda?», conclude Colagrossi. «Da lì ricostruiamo merci, quantità, operazioni e responsabilità. Se esistono le condizioni per l’esenzione, aiutiamo l’impresa a gestirle e documentarle correttamente. Se invece è necessaria la nomina, assumiamo l’incarico di DGSA e costruiamo insieme all’azienda un sistema di conformità concreto. L’obiettivo non è aggiungere burocrazia, ma evitare che un obbligo sottovalutato diventi una sanzione o, peggio ancora, un problema di sicurezza».

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