giovedì, 19 Febbraio 2026

RISCHIO RADIOLOGICO, CASSAZIONE CAMBIA LE REGOLE: RIFLESSIONI DI GRUPPO ECOSAFETY SU COSTI, CONTENZIOSI E RESPONSABILITÀ

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Basili (Presidente del CDA & Founder di Gruppo Ecosafety): «Conta l’esposizione reale in zona controllata. Senza dati certi, le strutture si espongono a rischi giuridici ed economici»

Calenda (Fisico, Esperto di Radioprotezione – Gruppo Ecosafety): «La sicurezza dipende dalla corretta gestione delle radiazioni ionizzanti durante l’effettiva erogazione. La cultura della radioprotezione deve essere quotidiana e condivisa»

ROMA 19 FEB 2026 – Nel pieno dell’aumento dei contenziosi sul rischio radiologico in sanità e mentre cresce l’utilizzo di tecnologie ad alta intensità nelle sale operatorie, Gruppo Ecosafety lancia un alert alle aziende sanitarie: la gestione formale della radioprotezione non è più sufficiente.

Un messaggio che trova oggi una conferma decisiva in una recente ordinanza della Corte di Cassazione, destinata a incidere immediatamente sulle scelte organizzative delle aziende sanitarie, sull’organizzazione delle sale operatorie, sulla gestione del personale e sui costi potenziali per le strutture sanitarie.

Secondo la Suprema Corte, l’indennità di rischio radiologico e il congedo per recupero biologico spettano quando l’attività lavorativa viene svolta in modo reale e abituale in “zona controllata”, indipendentemente dalle qualifiche formali attribuite dall’azienda o dai pareri delle commissioni interne.


Il punto centrale non è la mera presenza in zona controllata, ma la presenza effettiva e abituale in zona controllata durante la reale erogazione di radiazioni ionizzanti, elemento che incide in modo sostanziale sulla valutazione del rischio.

Un principio che Gruppo Ecosafety considera centrale e che, nella pratica quotidiana delle strutture sanitarie, riguarda migliaia di operatori: infermieri strumentisti, personale di sala operatoria, équipe chirurgiche multidisciplinari.

COSA FA GRUPPO ECOSAFETY: DALLA NORMA ALLA GESTIONE REALE DEL RISCHIO

È su questo punto che, secondo Gruppo Ecosafety, si gioca oggi la vera partita per le aziende sanitarie.

Il gruppo opera da anni nella gestione integrata del rischio radiologico, affiancando le strutture sanitarie con:

  • mappatura tecnica e aggiornata delle apparecchiature e degli ambienti delle zone controllate
  • analisi dei flussi di personale e delle presenze reali in sala operatoria, soprattutto durante l’effettiva erogazione di radiazioni ionizzanti
  • raccolta, tracciabilità e documentazione dei dati disponibili sull’esposizione, coerenti con la normativa di radioprotezione
  • supporto organizzativo e tecnico alla radioprotezione operativa, non solo formale
  • riduzione del rischio di contenzioso attraverso dati verificabili, difendibili e condivisi, anche con le strutture e i lavoratori

Un approccio che consente alle aziende sanitarie di dimostrare in modo oggettivo la corretta gestione del rischio, sia in fase preventiva sia in sede giudiziaria.

IL PRINCIPIO FISSATO DALLA CASSAZIONE: CONTANO I FATTI, NON LE ETICHETTE

Il caso esaminato riguarda infermieri strumentisti impiegati stabilmente in sale operatorie ad alta intensità tecnologica. L’azienda aveva negato l’indennità di rischio radiologico e il congedo per recupero biologico richiamando il parere negativo della Commissione aziendale per il rischio radiologico.

La Cassazione ha confermato quanto già stabilito in appello: il parere aziendale non ha valore costitutivo né preclusivo e non può impedire al lavoratore di far valere i propri diritti in giudizio.


Il punto centrale è netto: rileva l’esposizione reale e abituale durante l’attività con radiazioni ionizzanti, non la sola classificazione amministrativa del lavoratore.

ESPOSIZIONE ABITUALE E ZONA CONTROLLATA

Per il personale diverso da medici e tecnici di radiologia, il diritto ai benefici scatta quando l’attività viene svolta in modo non occasionale in aree classificate come “zone controllate” durante l’effettiva erogazione di Radiazioni Ionizzanti, secondo i criteri tecnici della normativa di radioprotezione.

La Cassazione chiarisce che la presenza abituale in zona controllata durante l’effettiva erogazione di RI è, ai fini giuridici, equiparabile al superamento di soglie annue di esposizione rilevanti. Restano esclusi i casi di esposizione sporadica o marginale.

Un passaggio che rafforza l’esigenza di una gestione operativa e documentata dei flussi di lavoro, come evidenziato da Gruppo Ecosafety.

CLASSIFICAZIONE PROFESSIONALE E RISCHIO SPECIFICO: IL CHIARIMENTO TECNICO

«È importante precisare – sottolinea il fisico Edoardo Calenda, Esperto di Radioprotezione di Gruppo Ecosafety – che, in applicazione corretta della normativa vigente, il parametro determinante per la tutela del lavoratore non è la sola presenza in zona controllata, ma la classificazione professionale per rischio specifico».

«La classificazione – spiega – è il risultato di un processo tecnico strutturato. Si parte dall’indicazione dei parametri operativi forniti dai lavoratori attraverso la compilazione delle schede di destinazione individuali, controfirmate dal Responsabile di reparto e dalla Direzione sanitaria. Sulla base di questi elementi l’Esperto di Radioprotezione effettua la valutazione preventiva del rischio radiologico e procede alla classificazione del lavoratore in relazione all’entità del rischio stimato».

«A seguire – prosegue Calenda – sono previsti il monitoraggio delle condizioni operative, le valutazioni periodiche, la verifica della coerenza tra classificazione adottata e dati dosimetrici rilevati, nonché le comunicazioni al Medico Autorizzato per i lavoratori classificati».

«È quindi l’entità complessiva del rischio, determinata dall’insieme dei parametri tecnici e organizzativi, a generare la corretta classificazione professionale. La presenza continuativa o meno in zona controllata è un elemento rilevante, ma non può essere considerato isolatamente ai fini della valutazione del rischio specifico».

LA POSIZIONE DI GRUPPO ECOSAFETY

«Questa sentenza segna un passaggio netto», spiega il dott. Basili, Presidente del CDA & Founder di Gruppo Ecosafety)
«La radioprotezione non può più essere gestita come un adempimento burocratico. Senza una misurazione reale e documentata dell’esposizione in zona controllata, le strutture sanitarie si espongono a rischi giuridici ed economici concreti».

«Definire chi entra in zona controllata, per quanto tempo e in quali condizioni operative – aggiunge – significa tutelare i lavoratori e allo stesso tempo ridurre drasticamente il rischio di contenziosi».

RADIOPROTEZIONE, UNA CULTURA PERMANENTE

«Le radiazioni ionizzanti e non ionizzanti – dai raggi X alla risonanza magnetica, fino all’uso dei laser in ambito medico – sono strumenti diagnostici e terapeutici fondamentali», spiega il fisico Edoardo Calenda, Esperto di Radioprotezione di Gruppo Ecosafety.

«Proprio per questo vanno gestite con il massimo rigore. La vera sfida oggi è far sì che la cultura della sicurezza in radioprotezione sia sempre viva, tutti i giorni, in ogni ospedale e ambulatorio».

FORMAZIONE, PROTOCOLLI E CONSAPEVOLEZZA

Per Gruppo Ecosafety, promuovere la radioprotezione significa garantire protocolli chiari e aggiornati per medici e tecnici, formare continuamente il personale sanitario, dotare le strutture di sistemi di monitoraggio affidabili e trasparenti e sensibilizzare i cittadini. «Anche il paziente deve conoscere i propri diritti in tema di sicurezza radiologica», aggiunge Calenda.

RISCHI ECONOMICI E CONTENZIOSI: UNO SCENARIO GIÀ IN ATTO

Nelle strutture sanitarie italiane operano ogni giorno decine di migliaia di professionisti in ambienti con presenza di radiazioni ionizzanti. In questo contesto, una mappatura incompleta delle zone controllate, turnazioni non tracciate o dati di esposizione carenti rappresentano oggi un rischio concreto.

Le ricadute possono essere rilevanti: indennità arretrate, congedi per recupero biologico, richieste risarcitorie e aumento del contenzioso, con esiti sempre più prevedibili alla luce dell’orientamento giurisprudenziale.

IL NODO DELLA PROVA TECNICA

La Cassazione chiarisce anche un profilo processuale decisivo. Il lavoratore deve dimostrare l’esposizione qualificata al rischio, ma tale prova può essere fornita anche tramite consulenza tecnica d’ufficio.

La CTU non è esplorativa se finalizzata a ricostruire dati oggettivi: numero di interventi, tempi di permanenza in sala operatoria, mansioni svolte e classificazione delle aree. Accertamenti che rientrano pienamente nei poteri del giudice del lavoro.

DALLA GIURISPRUDENZA ALLA RESPONSABILITÀ ORGANIZZATIVA

La decisione della Cassazione non apre a riconoscimenti automatici, ma consolida un principio destinato a incidere nella gestione quotidiana delle strutture sanitarie: in materia di rischio radiologico contano i dati, non le dichiarazioni.

Dati che, come sottolinea Gruppo Ecosafety, devono essere misurabili, tracciabili e aggiornati, perché oggi rappresentano un elemento centrale non solo nella prevenzione, ma anche nella tenuta economica e giuridica delle strutture sanitarie.

GRUPPO ECOSAFETY, ESPERIENZA E RADICI

Con oltre vent’anni di esperienza (quarantacinque in campo di Radioprotezione), Gruppo Ecosafety accompagna ospedali, case di cura e poliambulatori nei percorsi di conformità e sicurezza, offrendo audit, piani di adeguamento e formazione mirata.

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