martedì, 27 Gennaio 2026

ASL Lecce chiarisce su attività di supporto al RUP nelle gare di appalto

In riferimento ad alcune notizie di stampa riguardanti l’affidamento di una presunta consulenza esterna per attività di supporto alle gare di appalto aziendali, ASL Lecce chiarisce che:

“Si precisa innanzitutto che la determina in questione non comporta alcun aggravio per il bilancio aziendale. Le attività di supporto sono infatti finanziate all’interno dei quadri economici dei singoli interventi e, nel caso specifico, attraverso risorse del Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC). Pertanto le risorse destinate alle attività oggetto dell’affidamento non incidono in alcun modo sui fondi utilizzati per l’erogazione dei servizi sanitari ai cittadini.  Ciò premesso la procedura è stata svolta nel pieno rispetto del Codice dei contratti pubblici.

La presente replica sarà necessariamente tecnica e poco giornalistica, ma davanti ad un titolo dell’articolo così insinuante, non si ravvedono altre possibilità.

Preliminarmente giova osservare che l’art. 7 c. 6 del D.Lgs n. 165/01 e l’art. 15 co6 del D.Lgs. n. 36/2023 (Codice dei contratti pubblici) rispondono a finalità completamente diverse.
Il primo, infatti, disciplina genericamente gli incarichi di consulenza, studi e ricerca, altamente qualificati, conferiti per specifiche esigenze della Amministrazione e di natura temporanea, laddove non si possa far fronte con personale interno. A tale tipologia di consulenze, oggetto peraltro di controllo e verifica da parte della Corte dei conti, ASL Lecce negli ultimi anni non ha fatto ricorso. L’importo di siffatte consulenze sull’ultimo bilancio aziendale è ad esempio pari a zero.

Tale virtuosa gestione si pone nel solco degli indirizzi regionali. Lo attesta anche il recentissimo referto della Corte dei Conti sugli incarichi di collaborazione, consulenza, studio e ricerca e sui regolamenti adottati in materia delle pubbliche amministrazioni della Regione Puglia-Esercizio 2025 che attesta che “nel corso dell’esercizio 2025 si è altresì verificata una rilevante diminuzione del numero (e dell’ammontare totale) degli incarichi conferiti dalla Regione Puglia, elemento che non può che valutarsi positivamente, quale segno del maggiore coinvolgimento delle risorse umane interne al fine del raggiungimento degli obiettivi dell’ente”.

L’art. 15 comma 6 del citato codice dei contratti pubblici risponde invece alla finalità di rafforzare le competenze del RUP nella gestione di singoli appalti che richiedono, in ragione di una particolare complessità, l’apporto di personale esterno altamente qualificato, prescindendo dalla qualificazione del RUP e prevedendo la possibilità per le Stazioni appaltanti di destinare a tal fine risorse finanziarie per il massimo dell’1% dell’importo posto a base di gara.

Accanto a questa disciplina si colloca anche il ruolo dell’art. 45 del codice dei contratti pubblici, dedicato agli incentivi per le funzioni tecniche svolte da personale interno; in tal caso si prevede la possibilità di destinare sino al 2% dell’importo a base di gara in favore dei dipendenti che partecipano alle attività tecniche indicate nell’All. 1.10 del codice dei contratti ed ha finalità prevalentemente incentivanti.

Si tratta, quindi, di due canali di finanziamento distinti: da un lato risorse per incarichi esterni (1%); dall’altro incentivi per il personale interno (2%). Quanto sopra delinea con chiarezza la volontà del Legislatore di tenere separati i due piani di intervento.
Il provvedimento dell’Area Gestione Tecnica – citato nell’articolo – fa riferimento alla individuazione di una “struttura di supporto al RUP  ex art. 15 co.6 del Codice dei contratti pubblici, connotata dalla stabilità e riferita all’istruttoria di procedure di gara d’appalto di particolare complessità che richiedono competenze altamente specialistiche, utili per la migliore realizzazione degli interventi pubblici, prescindendo dalla competenza specifica del RUP che nel caso di specie è già acquisita.

L’assunto in base al quale sarebbe stato necessario ricorrere a specifiche professionalità interne prima di ricorrere a soggetti esterni è evidentemente errato rispetto al quadro normativo sopra delineato, poiché si confonde la “struttura di supporto al RUP” descritta dall’art. 3 dell’All. 1.2 del codice dei contratti pubblici (che testualmente recita: “Articolo 3 – Struttura di supporto. Ai sensi dell’articolo 15, comma 6, del codice, la stazione appaltante puo’ istituire una struttura stabile a supporto del RUP e puo’ conferire, su proposta di quest’ultimo, incarichi per la migliore realizzazione dell’intervento pubblico, nel caso di appalti di particolare complessità che richiedano valutazioni e competenze altamente specialistiche. La struttura di supporto al RUP puo’ essere istituita anche in comune fra piu’ stazioni appaltanti, previa sottoscrizione di accordi ai sensi dell’articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241.”), con il mero “supporto al RUP” disciplinato dall’art. 2 co.3 dell’All. 1.2 del Codice dei contratti pubblici che recita: “ 3. Il RUP deve essere dotato di competenze professionali adeguate all’incarico da svolgere. Per i lavori e i servizi attinenti all’ingegneria e all’architettura il RUP deve essere un tecnico. Ove non sia presente tale figura professionale, le competenze sono attribuite al dirigente o al responsabile del servizio nel cui ambito di competenza rientra l’intervento da realizzare….. Nel caso in cui sia individuato un RUP carente dei requisiti richiesti, la stazione appaltante affida lo svolgimento delle attività di supporto al RUP ad altri dipendenti in possesso dei requisiti carenti in capo al RUP o, in mancanza, a soggetti esterni aventi le specifiche competenze richieste dal codice e dal presente allegato…”.

Pertanto la Determina oggetto dell’articolo è rispettosa del dettato normativo, essendo l’istituzione di una struttura di supporto al RUP, ex art. 15 comma 6 del Codice dei Contratti pubblici, una facoltà rimessa alla discrezionalità della stazione appaltante, cui poter fare ricorso per una migliore realizzazione dell’intervento pubblico, senza peraltro gravare sul bilancio aziendale.

Chiarita la legittimità degli atti posti in essere da questa ASL, e soprattutto che non vi è stato alcun impiego di risorse di bilancio, preme da ultimo rilevare che l’utilizzo pedissequo di fonti interne (a cui nel mentre è stato fornito pari riscontro) senza contraddittorio, per la costruzione di notizie delatorie e prive di fondamento, genera sfiducia e disorientamento nella gestione della cosa pubblica tra i cittadini. Ne sono testimonianza i numerosi commenti ai post social che riportano l’articolo, in cui ASL Lecce viene ingiustamente accusata di sprechi. Il tutto davanti a un sistema sanitario nazionale in affanno e con tante emergenze da fronteggiare in cui operatori e operatrici sono al lavoro quotidianamente per dare risposte a domande di salute”.

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