mercoledì, 8 Luglio 2026

Prova scientifica e prova giuridica, “un amore impossibile”? La medicina legale al centro della ricerca della verità nel processo

Proseguono gli approfondimenti del Congresso nazionale della Società Italiana di Medicina Legale nel confronto tra diritto e scienza: “Non c’è più questione probatoria che il diritto possa affrontare senza intrecciarsi con le scienze mediche”

Roma, 8 luglio 2026 – Può il diritto fare a meno della scienza nella ricerca della verità processuale? È un interrogativo sempre più attuale, in un tempo in cui non esiste quasi questione probatoria che possa essere risolta senza l’apporto delle competenze tecniche, e di quelle mediche in particolare. Un nodo che intreccia il ruolo del giudice, quello dei periti e la tenuta stessa della decisione, e che è stato al centro della sessione “Prova scientifica e prova giuridica: un amore impossibile”, tra i momenti di maggiore spessore teorico del recente 47° Congresso Nazionale della Società Italiana di Medicina Legale e delle Assicurazioni (SIMLA).

A inquadrare il tema è il professore Bartolomeo Romano, Ordinario di Diritto Penale all’Università degli Studi di Palermo e Condirettore Rivista Italiana di Medicina Legale e del Diritto in Campo Sanitario: “Non vi è più quasi nessuna questione probatoria che possa essere affrontata senza che il diritto si intrecci con le varie scienze, e tra queste quelle mediche. Il processo, sia civile sia soprattutto penale, non può fare a meno di indagare su basi rigorosamente scientifiche”. Un’evoluzione che ridimensiona un principio antico: “L’antico brocardo secondo il quale il giudice sarebbe peritus peritorum sembra scolorare quasi del tutto, di fronte alla presenza sempre più indispensabile di periti e consulenti tecnici, portatori di conoscenze via via più specialistiche e settoriali”. Da qui la tensione di fondo: “Si pone il problema del rapporto tra conoscenze scientifiche e decisioni giuridiche: le prime possono porre conclusioni problematiche; le seconde, invece, devono comunque giungere a una decisione”.

Un “amore impossibile”, dunque, che secondo la professoressa Paola Frati, Consigliere SIMLA, ordinaria di Medicina Legale all’Università degli Studi di Roma “Sapienza” può però trovare una sua composizione: “La medicina legale riveste un ruolo centrale nella formazione della prova scientifica, che deve porsi al servizio della ricerca della verità”, sottolinea. “L’obiettivo è integrare i saperi del giudice rispetto a fatti che impongono metodologie di individuazione, qualificazione e ricognizione eccedenti i saperi comuni, attraverso un susseguirsi di atti – il conferimento dell’incarico a periti e consulenti, la formulazione dei quesiti, l’escussione degli esperti in dibattimento – tesi a raggiungere un ‘sapere consolidato, metabolizzato, reso evidente in forma scientifica’, secondo l’insegnamento della Corte di Cassazione”. L’amore diventa pertanto “possibile”, precisa la professoressa, “laddove il giudice esercita il controllo sull’affidabilità delle basi scientifiche del proprio ragionamento, soppesando l’imparzialità e l’autorevolezza scientifica dell’esperto che trasferisce nel processo conoscenze tecniche e saperi esperienziali”. Del resto, già da tempo, la Corte Suprema ha affermato il principio in base al quale, conclude la professoressa Frati, il giudice di legittimità “non è giudice del sapere scientifico e non detiene proprie conoscenze privilegiate; esso è chiamato a valutare la correttezza metodologica dell’approccio del giudice di merito al sapere tecnico-scientifico, che riguarda la preliminare, indispensabile verifica critica in ordine all’affidabilità delle informazioni che utilizza ai fini della spiegazione del fatto”.

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