Il Comitato Scientifico della Medicina Legale Pubblica (MeLP) della Società Italiana di Medicina Legale (SIMLA) con il patrocinio di INPS e FAMLI, accende i riflettori su una tutela fondamentale per i lavoratori malati: senza una definizione legislativa chiara, chi affronta, ad esempio, la medesima chemioterapia o emodialisi, per la medesima patologia rischia di ricevere valutazioni diverse a seconda di dove presenta la domanda.
Le gravi patologie che richiedono terapie salvavita — come chemioterapia, emodialisi e radioterapia — permettono ai lavoratori dipendenti di escludere i giorni di assenza dal periodo di comporto, cioè i giorni concessi per malattia, infortunio o maternità che garantiscono il diritto alla conservazione del posto di lavoro. Attualmente non esiste un monitoraggio puntuale di queste richieste ancora non informatizzate, sebbene interessino potenzialmente milioni di persone, e, aspetto ancora più critico, si registra l’assenza di una definizione condivisa puntuale sia di “grave patologia” sia di “terapia salvavita”. Ad accendere i riflettori su questo tema così delicato è stato il Comitato Scientifico della Medicina Legale Pubblica (MeLP) della Società Italiana di Medicina Legale (SIMLA).
“Come evidenziato dalla circolare INPS n. 95 del 2016, unico documento che tenta di delimitare un perimetro tecnico riconoscibile, non esiste un’elencazione normativa tassativa delle condizioni rientranti in queste categorie – spiega il professore Alessandro Dell’Erba, coordinatore del MeLP –, il che impone una valutazione caso per caso affidata alla medicina legale delle ASL, con successiva erogazione dei benefici attraverso l’INPS. Eppure si tratta di un ambito in cui le conseguenze pratiche per il lavoratore sono enormi. Un’errata qualificazione della patologia o della terapia può incidere direttamente sulla legittimità di un licenziamento. È quindi indispensabile che i criteri di valutazione siano chiari, condivisi e scientificamente fondati“.
Le tutele legate al riconoscimento di una grave patologia richiedente terapia salvavita sono disciplinate in diversi contratti collettivi nazionali: dal comparto Funzioni Locali — con l’art. 50 del CCNL 2019-2021 — al comparto Sanità, con l’art. 41 del CCNL 2022-2024, fino al personale delle Forze di Polizia, per il quale l’art. 40 del D.P.R. 51/2009 esclude dal computo della licenza straordinaria i giorni connessi a tali terapie. In tutti questi casi, il riconoscimento della condizione consente di escludere dal periodo di comporto — ovvero dal limite massimo di assenza per malattia oltre il quale il datore di lavoro può procedere al licenziamento — i giorni di assenza legati alle terapie stesse. Una tutela fondamentale che tuttavia dipende in misura determinante dalla correttezza e dal rigore della valutazione medico-legale.
“La mancanza di criteri omogenei genera disuguaglianze inaccettabili – aggiunge il dott. Lucio Di Mauro, segretario nazionale della Società Italiana di Medicina Legale (SIMLA) e componente del MeLP -. Lavoratori con la stessa patologia e lo stesso percorso terapeutico possono ricevere trattamenti radicalmente diversi a seconda dell’ente, dell’azienda o del medico che si trova a valutare il caso. Questo non è accettabile né sul piano scientifico né su quello dell’equità“.
La gravità di una patologia, in questo contesto, non coincide con la mera complessità diagnostica o con il ricorso a trattamenti invasivi: richiede una compromissione funzionale intensa, acuta o sistemica, tale da mettere in pericolo la vita o determinare un severo disordine organico. Analogamente, la “terapia salvavita” non va confusa con la terapia cronica o preventiva e men che meno con la cosiddetta terapia vitale, ma deve essere intesa come intervento indispensabile a scongiurare un pericolo di vita attuale o altamente probabile.
Anche per queste ragioni, la Società Italiana di Medicina Legale e delle Assicurazioni (SIMLA), attraverso il suo Comitato Scientifico della Medicina Legale Pubblica (MeLP), organizza per il prossimo 14 aprile 2026, a partire dalle ore 18:00, un webinar dedicato a uno dei temi rilevanti — ma meno esplorati — nell’ambito della tutela del lavoratore: il concetto di “gravi patologie e terapia salvavita”, i benefici giuridici ed economici che ne derivano e le criticità riscontrate durante gli accertamenti.
L’incontro, aperto e ad adesione gratuita, si propone di fare luce su una materia in cui valutazioni medico-legali, contrattualistica ed organo previdenziale si intrecciano in modo complesso, senza che ad oggi esista un’applicazione uniforme su tutto il territorio nazionale in termini di certificazioni, tempi e modalità di accertamento.
L’evento punta a costruire, attraverso il contributo della comunità scientifica e di tutti i professionisti che aderiranno, un quadro di criteri medico-legali chiari e condivisi, capaci di rispondere alle esigenze di certezza del diritto, equità e sostenibilità del sistema. Il MeLP, si propone come sede naturale di questo dibattito, in continuità con la propria missione di promozione e diffusione della cultura della medicina legale pubblica, guardando già oltre: la partecipazione di esponenti INPS e ASL delinea già il percorso desiderato.
“L’obiettivo non è solo scientifico – conclude il dott. Enrico Pizzorno, componente del MeLP –. È un contributo concreto alla tutela dei diritti di chi, nel momento di maggiore fragilità, si trova a dover affrontare anche l’incertezza normativa. La medicina legale sente il dovere di offrire risposte riproducibili non solo nella certificazione delle condizioni cliniche meritevoli di beneficio, ma anche nei tempi e nei modi di valutazione”.