lunedì, 23 Febbraio 2026

SNR. SOLO IL MEDICO RADIOLOGO PUO’ DECIDERE LA DURATA MINIMA DELL’ESAME DIAGNOSTICO

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Lo afferma il TAR Lombardia con la recente sentenza 672/2026 del 11 febbraio 2026 che ha chiarito in maniera incontrovertibile alcuni significativi aspetti  in merito alla prenotazione ed erogazione delle prestazioni di radiologia.

La vicenda trae origine dalla pubblicazione delle deliberazioni della Giunta della Regione Lombardia N° XII/2224 del 22.4.2024, integrata poi dalla deliberazione 29 settembre 2025 – n. XII/5057, atti che venivano emanati ai fini del contenimento delle liste di attesa e che, all’allegato 3, hanno approvato il tempario unico regionale per le prestazioni di specialistica ambulatoriale, tra cui quelle di radiologia.

Constatato che i tempi indicati dalla delibera risultavano difformi dai tempi minimi utili a garantire la qualità dell’atto medico-diagnostico, ovvero la garanzia per il paziente della qualità della prestazione resa, il Sindacato Nazionale Area Radiologica SNR, guidato dal segretario nazionale Giulio Argalia ha impugnato gli atti innanzi al TAR Lombardia con il patrocinio degli avvocati Erika Rossano ed Antonella Villani.

Il tempario impugnato fissa tempi massimi di esecuzione in contrasto con i tempi minimi necessari, imponendo modalità esecutive incompatibili con le evidenze scientifiche e con gli obblighi professionali e deontologici dei medici radiologi.

L’ 11 febbraio 2026 veniva pubblicata la sentenza 672, che, pur respingendo il ricorso, ha affermato alcuni fondamentali principi.

Primo tra tutti è la rappresentatività del SNR che viene legittimato dal TAR Lombardia ad intervenire in quanto “….nel caso di specie il ricorso proposto dal Sindacato non è propedeutico a tutelare un interesse individuale di alcuni associati a discapito di altri, bensì a salvaguardare l’intera categoria dei medici radiologi operanti nella regione Lombardia (in quanto interessati dalla delibera impugnata)”;

 Ed ancora i giudici affermano che le delibere:

·       “non assumono valenza vincolante nei confronti del professionista sanitario, il quale mantiene integra la propria autonomia nella determinazione della durata della singola prestazione, in funzione della specificità del caso concreto”;

·       “i provvedimenti impugnati si limitano a regolare le modalità di conformazione delle agende di prenotazione, senza introdurre prescrizioni incidenti sul contenuto delle prestazioni sanitarie. Le delibere regionali censurate costituiscono atti di indirizzo nei confronti degli enti del Servizio sanitario, e a ben vedere non impattano sulla determinazione della concreta durata delle prestazioni, che resta affidata alla valutazione professionale del medico curante”.

·       “Il Collegio ritiene dirimente evidenziare che, come già osservato, i provvedimenti censurati non ledono la libera determinazione dei medici, lasciando intatta la facoltà di questi ultimi di dedicare ad ogni singola prestazione il tempo necessario, anche maggiore rispetto a quello prestabilito”.

In conclusione la sentenza afferma una serie di principi favorevoli ai ricorrenti che restano esclusi dall’obbligo di eseguire le prestazioni nei tempi indicati dalla regione Lombardia, pur presentando profili suscettibili di censura e probabili ricadute pratiche sullo svolgimento dell’attività professionale all’interno di agende di prenotazione che saranno tarate su tempi errati.

Il medico radiologo ha dunque il pieno diritto di decidere autonomamente la durata della prestazione e nessuno può interferire sulla sua decisione a garanzia della qualità della prestazione.

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